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D.Lvo 16/01/2008 n. 45. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto. Dette strategie, definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione. 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome cooperano per assicurare assetti organizzativi, anche mediante la costituzione di apposite unità operative, senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni finalizzate a: a) determinare, nell'ottica della strategia di sviluppo sostenibile, i requisiti per una piena integrazione della dimensione ambientale nella definizione e valutazione di politiche, piani, programmi e progetti; b) garantire le funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e controllo nei processi decisionali della pubblica amministrazione; c) assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico- scientifici in materia di valutazione ambientale; d) favorire la promozione e diffusione della cultura della sostenibilità dell'integrazione ambientale; e) agevolare la partecipazione delle autorità interessate e del pubblico ai processi decisionali ed assicurare un'ampia diffusione delle informazioni ambientali. 7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure di valutazione. In particolare, assicurano che la valutazione ambientale strategica e la valutazione d'impatto ambientale si riferiscano al livello strategico pertinente analizzando la coerenza ed il contributo di piani, programmi e progetti alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il processo di valutazione nella sua interezza deve anche assicurare che piani, programmi e progetti riducano il flusso di materia ed energia che attraversa il sistema economico e la connessa produzione di rifiuti. 8. Il sistema di monitoraggio, su base regionale, anche con le Agenzie per la protezione dell'ambiente regionali, e nazionale, Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (APAT) e Sistema statistico nazionale (SISTAN), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri appositamente scelti. 9. Le modifiche agli allegati alla parte seconda del presente decreto sono apportate con regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Art. 35 - Disposizioni transitorie e finali. 1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vi- genti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto. 2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili. 2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bol zano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei relativi sta tuti. 2-ter. Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento. Art. 36 - Abrogazioni e modifiche. 1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono abrogati. 2. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto. 3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono inoltre abrogati: a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349; b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988 n. 67; c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 n. 377; d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990 n. 102; e) il comma 2, dell'articolo 4, ed il comma 2, dell'articolo 5, della legge 4 agosto 1990 n. 240; f) il comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990 n. 366; g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990 n. 380; h) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991 n. 9; i) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991 n. 460; l) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991 n. 412; m) articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 100; n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992 n. 220; o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992; p) il comma 6, dell'articolo 17, della legge 5 gennaio 1994 n. 36; q) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 526; r) il comma 1, dell'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995 n. 206 (de creto-legge 29 marzo 1995 n. 96); s) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996; t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998; u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998; v) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999; z) il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999 n. 348; aa) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999 n. 302; bb) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000; cc) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001 n. 93; dd) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289; ee) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003 n. 315, converti to, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004 n. 5; ff) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59; gg) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005 n. 62. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) nell'articolo 5, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, alla fine sono inserite le seguenti parole: «nonchè le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente»; b) nell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, le parole «convoca» sono sostituite dalle seguenti: «può convocare »; c) nell'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, le parole «Nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265.» Sono sostituite dalle seguenti: «L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 7, trascorsi i quali l'autorità competente rilascia l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10, le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, nonchè il parere dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente negli altri casi per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente »; d) nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, le parole «L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, o le condizioni dell'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermandole o aggiornandole, a partire dalla data di cui all'articolo 5, comma 18, per gli impianti esistenti, e, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione negli altri casi, salvo per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici ai quali si applica il disposto dell'articolo 17, comma 4, per i quali il primo rinnovo dell'autorizzazione ambientale è effettuato dopo sette anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.», sono sostituite dalle seguenti: «L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione»; e) nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, sono abrogate le seguenti parole: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio adotta le determinazioni relative all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti di competenza statale, in conformità ai principi del presente decreto, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal rilascio della valutazione di impatto ambientale. Per gli impianti già muniti di valutazione di impatto ambientale, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine previsto dal presente comma, o di determinazione negativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la decisione definitiva in ordine all'autorizzazione integrata ambientale è rimessa al Consiglio dei Ministri»; f) nell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, sono soppresse le seguenti parole «fino al termine fissato nel calendario » nonchè le parole "entro tale termine"». 5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel presente articolo, nel caso in cui dalla loro abrogazione o modifica derivino effetti diretti o indiretti a carico della finanza pubblica. Art. 2 - Modifiche alle Parti terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. 1. All'articolo 74, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: « h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;». 2. All'articolo 74, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;». 3. All'articolo 74, comma 1, lettera n), le parole: «in una fognatura dinamica» sono soppresse. 4. All'articolo 74, comma 1, la lettera dd) è sostituita dalla seguente: «dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.». 5. All'articolo 74, comma 1, lettera ff), le parole: «qualsiasi immissione di acque reflue in» sono sostituite dalle seguenti: «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore». 6. All'articolo 74, comma 1, lettera oo), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente ». |
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